Nuova versione dell’art 66

Articolo 66.

(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

    1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell’Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

        2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441.
3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall’ articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

            4-bis. Ai contratti di affitto del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall’art.14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n.441, e dell’art.5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

            4-ter. Il comma 3 dell’art.14 della legge 15 dicembre 1998, n.441, è sostituito dal seguente: “3. Ai soli fini delle imposte sui redditi le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previsti dall’art.31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, e dell’art.3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi d’imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria, purchè in quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto”.

        5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L’Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
10. L’articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l’art.4-quinquies del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2009, n.102, sono abrogati.