Mobilitazione contro la svendita del demanio

NUOVO ARTICOLO DI LEGGE

Art. 66 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio nonché’ su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché’ di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e’ determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabiliti i modi di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma uno possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L’Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

10. L’articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni è abrogato.

 BOZZA

Per la difesa della Terra Bene Comune proponiamo una giornata di mobilitazione nazionale.
La vendita delle terre di proprietà pubblica deve essere fermata!
I governi di questo paese sono venduti l’energia, i trasporti, gli acquedotti, gli immobili, le strade e adesso si vendono pure la Madre Terra.

Si concepisce la Terra solo in termini di possesso, come bene escludente, oggetto di diritti di proprietà. In nome della proprietà la terra continua a essere violentata: dal folle processo di urbanizzazione senza regole se non quelle della rendita e del profitto; dalle colture intensive tempestate di veleni pesticidi, che portano degrado e desertificazione; dall’abbandono progressivo delle terre meno fertili, che genera erosione e squilibri idrogeologici. Lo Stato pensa solo a fare cassa sulle nostre teste, come lo fa cedendo a basso costo terreni limitrofi della città ai soliti padrini dell’edilizia, dei centri commerciali e delle discariche.
L’Art. 66 del Decreto liberalizzazioni prevede nuovamente la “Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola”.

L’ultima tappa di un oscuro cammino iniziato 2 decenni fa circa, un processo di svendita dei beni pubblici a privati in nome di una gestione più efficiente, come se la logica del profitto avesse mai reso servigi alla collettività. La proposta sull’alienazione delle terre agricole dello Stato riguarda un quantitativo indefinito di ettari ed arriva in un momento internazionale di crescita del fenomeno denominato Land Grabbing, accaparramento di terreni da parte di soggetti economicamente forti (paesi in forte crescita e multinazionali-basti pensare i 3 milioni di ettari acquistati dalla Cina in Africa). Ecco i veri destinatari di questa manovra, non certo i giovani imprenditori agricoli di cui: “…al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli.”

Quindi lo stato si limita a disincentivare il cambiamento d’uso dei terreni per 20 anni senza altra garanzia di salvaguardia ambientale. A conclusione un lapidario: “Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia del demanio per le attivita’ svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico.” Le risorse nette derivanti sarebbero comunque una goccia nel mare del debito (circa 1800 miliardi), quando il costo stimato delle opere per la TAV in Val di Susa è più di 30 miliardi! Con il risultato di essersi sbarazzati del patrimonio senza tappare alcun buco di bilancio e senza poter tornare indietro visto l’articolo che tutela la proprietà privata. Le terre che saranno vendute non potranno mai più tornare pubbliche!
Tutto questo con l’appoggio della Coldiretti, che si propone come mediatrice tra lo stato e i “giovani agricoltori”. Ma dove sono tutti questi giovani aspiranti contadini che dispongono di 150.000 euro per iniziare un’azienda, senza parlare del costo dei mezzi?

Un paese che vende le terre agricole pubbliche è un paese che mette con prepotenza l’interesse privato al di sopra del bene comune, è un paese che non saprà come raccontare ai propri figli che si è venduto la terra in nome del bilancio finanziario. Tutto questo sarà possibile se non si svilupperà una seria battaglia in tutto il paese per sancire il concetto: Terra a chi la lavora e Sovranità della terra come bene comune La vendita delle terre dello stato deve essere fermata!
Ridiscutiamo le modalità di gestione delle terre agricole di proprietà degli enti pubblici! Lavoriamo per normative che favoriscano e sostengano chi vuole iniziare un’attività agricola mettendogli a disposizione l’uso agricolo della terra garantito contro ogni possibile speculazione.

Noi rete del Connettivo terra/TERRA vogliamo:

 – che ci si indirizzi verso affitti di lunga durata a prezzi equi a favore di agricoltori o aspiranti tali, sulla base di progetti che escludano attività speculative

-si favorisca l’agricoltura contadina di piccola scala, che è l’unica che può sfamare il mondo senza causarne il dissesto, ma anzi arricchendolo e preservandone la biodiversità

-si prediligano progetti di cohousing, cioè di condivisione solidale dei beni e delle risorse, perché la buona agricoltura è quella fatta con tante braccia pensanti e con poche macchine.

-si renda possibile la costruzione con materiali naturali di abitazioni rurali a bassissimo impatto ambientale come legno e paglia, ma totalmente vincolate all’attività agricola. Questo perché chi lavora la terra deve anche poterla abitare.

Per la difesa della Terra bene comune propone una GIORNATA MOBILITAZIONE NAZIONALE, che sia preparata dal lavoro dei gruppi territoriali (già ferventi sulla mappatura dei terreni demaniali) e da occupazioni simboliche.
Proponiamo una RACCOLTA FIRME per pretendere che i nostri diritti siano rispettati e sancire il concetto: “Terra a chi la lavora e sovranità della terra come bene comune”. TERRA E LIBERTA’